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	<title>Corsi FER &#8211; aka formazione</title>
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		<title>Corsi FER: l&#8217;aggiornamento è obbligatorio</title>
		<link>https://akaformazione.it/formazione/corsi-fer/corsi-fer-laggiornamento-e-obbligatorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aka Srl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 15:40:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corsi FER]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>A partire dal 31 dicembre 2019 per svolgere l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER), è obbligatorio frequentare un corso di aggiornamento di 16 o 24 ore. Chi deve seguire il corso di aggiornamento FER obbligatorio? Soggetti qualificati: corso di aggiornamento FER obbligatorio Ai sensi dell’art.15, comma 1</p>
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<p>A partire dal 31 dicembre 2019 per svolgere l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER), <strong>è obbligatorio frequentare un corso di aggiornamento di 16 o 24 ore</strong>.</p>



<h2>Chi deve seguire il corso di aggiornamento FER obbligatorio?</h2>



<h3>Soggetti qualificati: corso di aggiornamento FER obbligatorio</h3>



<p>Ai sensi dell’art.15, comma 1 del D.Lgs 28/2011, <strong>la qualifica professionale</strong> per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore,<strong> è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui, alternativamente alle lettere a), b), c) o d) dell’art.4, comma 1 del DM 37/2008</strong> (ovvero i soggetti in possesso di diploma di laurea triennale, diploma o qualifica di scuola secondaria, titolo o attestato, esperienza lavorativa come operaio specializzato).</p>



<p><strong>I soggetti qualificati devono seguire un corso di aggiornamento FER obbligatorio di 16 o 24 ore </strong>di validità triennale specifico per il settore di appartenenza:</p>



<ul><li><em><a href="https://akaformazione.it/corsi-fer/corso-fer/macrotipologie-impiantistiche-elettriche-aggiornamento/">Macrotipologie Impiantistiche Elettriche</a> </em>(Sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici) – (16 ore);</li><li><em><a href="https://akaformazione.it/corsi-fer/corso-fer/macrotipologie-impiantistiche-termoidrauliche-aggiornamento/">Macrotipologie Impiantistiche Termoidrauiliche</a></em> – (16 ore);</li><li><em><a href="https://akaformazione.it/corsi-fer/corso-fer/macrotipologie-impiantistiche-elettriche-termoidrauliche/">Macrotipologie Impiantistiche Elettriche e Termoidrauliche</a></em> – (24 ore).</li></ul>



<h3>Soggetti non qualificati: corso FER di 80 ore</h3>



<p>Diversamente, <strong>i soggetti non qualificati</strong> sono coloro che, dal 1 agosto 2013, abbiano inteso o intendano conseguire la qualifica ai sensi dell’art.4, comma 1, lettera c) del DM 37/2008, ovvero tramite titolo di formazione professionale abbinato a un periodo lavorativo di quattro anni presso imprese del settore. Semplificando, tutti coloro che dopo il 2013 hanno ottenuto il Titolo di Responsabile Tecnico con il possesso di requisiti corrispondenti alla lettera c), <strong>devono seguire un corso FER obbligatorio di 80 ore</strong> specifico per il settore di appartenenza:</p>



<ul><li><em><a href="https://akaformazione.it/corsi-fer/corsi-di-formazione-fer/sistemi-fotovoltaici-e-fototermoelettrici/">Sistemi Fotovoltaici e Fototermoelettrici</a>;</em></li><li><em><a href="https://akaformazione.it/corsi-fer/corsi-di-formazione-fer/biomasse-per-usi-energetici/">Biomasse per usi energetici</a>;</em></li><li><em><a href="https://akaformazione.it/corsi-fer/corsi-di-formazione-fer/sistemi-solari-termici/">Sistemi Solari Termici</a>;</em></li><li><em><a href="https://akaformazione.it/corsi-fer/corsi-di-formazione-fer/pompe-di-calore-per-riscaldamento-refrigerazione-e-produzione-di-acs/">Pompe di Calore per Riscaldamento, Refrigerazione e Produzione di ACS</a>.</em></li></ul>



<p>Il corso obbligatorio FER di 80 ore è suddiviso in due moduli: teoria e pratica, di cui 20 ore corrispondente ad un modulo comune e 60 ore di moduli specifici per il settore di appartenenza che comprende 20 ore di pratica. Una volta ottenuta la qualifica, i soggetti sono obbligati a seguire un corso di aggiornamento FER di 16 o 24 ore per lo svolgimento della propria attività.</p>



<h2><strong>Cosa succede in caso di mancato aggiornamento obbligatorio del corso FER?</strong></h2>



<p>In caso di mancato aggiornamento obbligatorio del FER, la legge prevede la <strong>sospensione dell’abilitazione</strong> all’installazione e alla manutenzione straordinaria degli impianti FER. Si ricorda che l’aggiornamento è obbligatorio: <strong>la qualifica va rinnovata ogni tre anni</strong>. In questo caso la sospensione è temporanea e risolvibile: basta seguire il corso di aggiornamento FER obbligatorio!</p>



<p>Se l’installatore procede con le proprie attività senza il possesso dell’attestato di aggiornamento, sono previste dalla legge delle <strong>sanzioni </strong>o la <strong>sospensione dell’autorizzazione in via definitiva</strong>.</p>



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		<title>Quanto costa un corsi di aggiornamento FER?</title>
		<link>https://akaformazione.it/formazione/corsi-fer/quanto-costa-un-corsi-di-aggiornamento-fer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aka Srl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 16:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corsi FER]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Per chi svolge l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER), è obbligatorio frequentare un corso di aggiornamento di 16 o 24 ore. Ma quanto cosa il corso di aggiornamento FER? I prezzi variano in base alle modalità di erogazione del corso di aggiornamento e alla durata. Generalmente, il</p>
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<p>Per chi svolge l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER), è obbligatorio frequentare un corso di aggiornamento di 16 o 24 ore.</p>



<p>Ma quanto cosa il corso di aggiornamento FER?</p>



<p>I prezzi variano in base alle modalità di erogazione del corso di aggiornamento e alla durata.</p>



<p>Generalmente,<strong> il costo del corso di aggiornamento FER erogato in aula si aggira tra i 300 e i 450 euro</strong>. Diversamente, <strong>un corso di aggiornamento FER online varia da un prezzo che va dai 200 ai 300 euro</strong>.</p>



<h2><strong>Perché il range dei prezzi del corso di aggiornamento FER è così ampio?</strong></h2>



<p>I prezzi per i corsi di aggiornamento dipendono dalla <strong>durata del corso</strong>.</p>



<p>Esistono tre macrotipologie di corso di aggiornamento FER con durata differente.</p>



<p>Per la Macrotipologia Impiantistiche Elettriche e la Macrotipolia Impiantistiche Termoidrauliche sono previste 16 ore di corso (teoria + pratica). Ma, esiste anche una terza macrotipologia che comprende sia le Impiantistiche Elettriche che Termoidrauliche insieme ed ha una durata di 24 ore.</p>



<p>I prezzi, inoltre, variano in base della <strong>modalità di erogazione del corso</strong>. Con i corsi online, i costi aziendali si abbattono e i prezzi di vendita, automaticamente, scendono.</p>



<h3>Il corso online è più economico, ma quale scegliere?</h3>



<p>Bisogna fare una precisazione:<strong> non tutti i corsi online sono uguali!</strong></p>



<p>La <strong>modalità FAD </strong>(Formazione a distanza) può essere effettuata in modalità <em>sincrona </em>e <em>asincrona</em>.</p>



<p>La<strong> modalità asincrona</strong> è la più diffusa (ad esempio un corso in <em>e-learning</em>). È possibile seguire le lezioni online secondo i propri ritmi di lavoro e i propri orari: non esistono vincoli di luoghi e tempi: decidi tu quando e dove seguire il corso.</p>



<p>La<strong> modalità sincrona</strong>, come la videoconferenza, mette in collegamento da qualsiasi luogo docente ed insegnante. A differenza della modalità asincrona vanno rispettati orari e tempi delle video-lezioni, ma vi è un importante vantaggio: l’<strong>interazione con il docente</strong>.</p>



<p>Se con un corso in e-learning, può capitare che gli argomenti non siano ben descritti, lasciando il partecipante nel dubbio, con un corso in videoconferenza i partecipanti hanno la possibilità di comunicare direttamente con il docente, come si fa per un corso in aula, per maggiori chiarimenti ed approfondimenti.</p>



<h3><strong>I vantaggi della Videoconferenza</strong></h3>



<p>Puoi partecipare al corso in videoconferenza stando comodamente a casa o in ufficio. È possibile <strong>interagire con il docente</strong>, mantenendo il <strong>dialogo diretto</strong> che contraddistingue un corso in aula. I partecipanti sono più <strong>coinvolti</strong>: possono apprendere pienamente i concetti teorici chiedendo dei chiarimenti e approfondimenti, possono partecipare attivamente al modulo pratico con le esercitazioni di gruppo online.</p>



<p>Si ricorda che iscriversi ad un corso di aggiornamento FER è necessario possedere i requisiti minimi richiesti e rivolgersi ad un ente di formazione accreditato dalla Regione.</p>



<p></p>



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		<title>Corso FER: nuovi obblighi di qualificazione e aggiornamento</title>
		<link>https://akaformazione.it/formazione/corsi-fer/corso-fer-nuovi-obblighi-di-qualificazione-e-aggiornamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aka Srl]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 08:39:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corsi FER]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Corso FER: quali obblighi? Dal 2011, anno di pubblicazione del&#160;Decreto Rinnovabili, è in vigore l’obbligo di qualificazione ed aggiornamento dei responsabili tecnici delle imprese che operano nel settore dell’installazione e manutenzione degli impianti &#160;alimentati da fonti da energia rinnovabile (“FER”). In pratica, dal 2011 è obbligatorio seguire un corso FER per operare sugli impianti FER.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<h2><strong>Corso FER: quali obblighi?</strong></h2>



<p>Dal 2011, anno di pubblicazione del&nbsp;<em>Decreto Rinnovabili</em>, è in vigore l’obbligo di qualificazione ed aggiornamento dei responsabili tecnici delle imprese che operano nel settore dell’installazione e manutenzione degli impianti &nbsp;alimentati da fonti da energia rinnovabile (“FER”).</p>



<p>In pratica, <strong>dal 2011 è obbligatorio seguire un corso FER per operare sugli impianti FER</strong>.</p>



<p>Il mercato degli impianti FER è in forte crescita perché le leggi regionali prevedono quote obbligatorie di utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni rilevanti.</p>



<p>Per impianti FER si indicano sia gli impianti elettrici che gli impianti termoidrauilici.</p>



<p>In particolare, fanno parte della categoria degli&nbsp;<strong>impianti elettrici FER</strong>&nbsp;i sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici.</p>



<p>Diversamente, appartengono alla categoria degli&nbsp;<strong>impianti termoidraulici</strong>&nbsp;<strong>FER</strong>: biomasse per usi energetici, pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione ACS, sistemi solari termini.</p>



<p>Tutte le attività di installazione e manutenzione straordinaria degli impianti FER possono essere svolte soltanto da tecnici qualificati: parliamo della qualifica FER, un argomento che sta suscitando non poche perplessità.</p>



<p>Proviamo a chiarire quali sono i soggetti qualificati per poter svolgere queste attività e quali sono i nuovi obblighi normativi di qualificazione e aggiornamento.</p>



<h2><strong>Chi sono i soggetti qualificati?</strong></h2>



<p>La qualifica professionale per le attività in oggetto è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui alle lettere a) , b), c) o d) dell’articolo 4, comma 1, del&nbsp;<a href="https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0037.htm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37</a>. Nello specifico:</p>



<p>a) <strong>diploma di laurea</strong> in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;</p>



<p>a-bis) <strong>diploma di tecnico superiore</strong> previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall’allegato A, area 1 – efficienza energetica, al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca 7 settembre 2011;</p>



<p>(lettera introdotta dall’art.1, comma 50, legge n. 107 del 2015)</p>



<p>b) <strong>diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria</strong> del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;</p>



<p>c) <strong>titolo o attestato</strong> conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;</p>



<p>d) <strong>prestazione lavorativa</strong> svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.</p>



<h2><strong>Quale Corso FER frequentare?</strong></h2>



<p>Dal<strong>&nbsp;1 agosto 2013&nbsp;</strong>i tecnici<strong>&nbsp;</strong>che rientrano nella categoria di cui all’art. 4, comma 1, lettera c) del DM n.37/2008, per ottenere la qualifica per operare sugli impianti FER, devono frequentare<strong>&nbsp;</strong>un<strong>&nbsp;corso di formazione regionale di 80 ore</strong>.&nbsp;Sono, invece, già in possesso di idonea abilitazione professionale coloro che richiedono o hanno conseguito tale abilitazione ai sensi dell’art.4, comma 1, lettere a), b) e d) del DM n.37/2008.</p>



<p>Per tutti coloro che operano nell’ambito degli impianti FER viene introdotto<strong>&nbsp;l’obbligo, entro il 31/12/2019, di frequentare un apposito corso di aggiornamento regionale di 16 ore da ripetere ogni 3 anni</strong>.</p>



<p>Al termine di ogni corso verrà rilasciato un attestato di competenza e ne verrà fatta comunicazione&nbsp;<strong>alla Camera di Commercio la quale aggiorna le relative visure camerali.&nbsp;</strong></p>



<p><strong>Le imprese che non rispetteranno tale obbligo non potranno continuare a svolgere l’attività</strong>&nbsp;di installazione e manutenzione straordinaria di impianti FER.</p>



<p>Per essere validi i corsi FER devono essere svolti solo da&nbsp;<strong>Enti accreditati dalle Regioni</strong>.</p>



<p><strong>Aka Formazione è Ente Accreditato presso la Regione Campania.</strong></p>



<p>Se hai bisogno della qualifica FER consulta la nostra sezione <a href="https://akaformazione.it/corsi-fer/">Corsi FER</a>.</p>


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