Corso di sicurezza RLS
PROSSIME SESSIONI
In programmazione
MODALITÀ
Aula
DESCRIZIONE
Secondo il D.Lgs 81/08 “in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)” (art. 47 comma 2).
L’art. 37, comma 10 del Testo Unico sulla sicurezza stabilisce che il Datore di Lavoro è obbligato a garantire al rappresentante dei lavoratori una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza.
Lo stesso articolo, al comma 11, stabilisce che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione vengono fissati in sede di contrattazione collettiva nazionale.
Inoltre, lo stesso articolo comma 6 stabilisce che è obbligo per i lavoratori e i loro rappresentanti effettuare l’aggiornamento della formazione, in funzione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi.
In sede di contrattazione collettiva nazionale è stato istituito l’obbligo di aggiornamento periodico con durata non inferiore a 4 ore annue per gli RLS di imprese che hanno dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che hanno più di 50 lavoratori.
PROGRAMMA
I programmi variano a seconda del corso (sia esso di formazione o aggiornamento) e del livello di rischio di incendio dell’attività.
DESTINATARI
Il corso di formazione RLS si rivolge ai dipendenti di aziende pubbliche e private incaricati di svolgere la funzione di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
TEST DI VALUTAZIONE
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a seguito del superamento di un test di valutazione dell’apprendimento.