Certificazione F-Gas

CERTIFICAZIONE F-GAS

PERSONA FISICA

Aka srl è Organismo di Valutazione per Intertek Italia, organismo accreditato Accredia per la certificazione delle persone fisiche addette alle attività di controllo perdite, recupero, installazione, manutenzione o riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra (ai sensi del Regolamento europeo 2015/2067).

IMPRESA

Aka srl è anche Business Partner di Intertek Italia, Organismo Accreditato secondo la norma UNI CEI EN/ISO/IEC 17065:2012 per la Certificazione delle Imprese in accordo ai requisiti di cui al DPR 43/2012, al Regolamento Tecnico Accredia RT-29, al Reg. CE 2067:2015 (ex Reg. CE n.303/2008), per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

LA NUOVA DISCIPLINA: LE ORIGINI

L’Unione Europea si è impegnata, nell’ambito degli accordi internazionali siglati a Kyoto nel 1997 ad attuare una serie di misure volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, principale responsabile del surriscaldamento globale,  per limitare i cambiamenti climatici già in atto.

Per onorare tali impegni, sono stati emanati dei Regolamenti e dei Decreti con l’intento di raggiungere gli obiettivi sottoscritti e dare uniformità ai soggetti coinvolti.

Tra questi, il Regolamento di esecuzione UE 2015/2067 (ex 303/2008) stabilisce i requisiti minimi per la certificazione f-gas delle persone fisiche che operano su  impianti di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, e delle imprese che operano su impianti di condizionamento d’aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

CERTIFICAZIONE F-GAS: QUADRO NORMATIVO

Regolamento 517/2014
Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio il quale stabilisce le disposizioni e le condizioni in materia di utilizzo, commercializzazione, recupero e distruzione dei gas fluorurati incluse le misure di prevenzione e controllo delle perdite ed i processi di certificazione di persone fisiche e aziende.

Per approfondimenti

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 
Regolamento di esecuzione 2015/2067 della Commissione che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

Per approfondimenti

D.P.R. 146/2018
Decreto attuativo del Regolamento UE 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra

Per approfondimenti

DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2019, n. 163 
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. (19G00170)

Per approfondimenti

Ministero Ambiente
Autorità competente, approva gli schemi di accreditamento, designa gli organismi, istituisce il Registro telematico e la Banca Dati, svolge l’attività di vigilanza (D.lgs. 26/2013)

ISPRA
Supporta il Ministero, elabora e trasmette al Ministero dell’ambiente, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulle emissioni di gas fluorurati a effetto serra.

Organismi di attestazione
Organizzano i corsi al termine dei quali trasmettono agli organismi di valutazione della conformità l’elenco delle persone che hanno ottenuto l’attestato

Schema Ruoli e Organismi Competenti per il conseguimento della Certificazione F Gas Imprese

Camere di commercio
Gestiscono il Registro telematico e la Banca Dati Gas Fluorurati

Organismo nazionale di accreditamento (Accredia)
Propone gli schemi di accreditamento, rilascia gli accreditamenti agli organismi

Organismi di certificazione
Sono designati dal Ministero dell’Ambiente e iscritti al Registro, rilasciano i certificati a persone e imprese, svolgono le verifiche annuali per il loro mantenimento, e sospendono e revocano certificati sulla base degli schemi di accreditamento approvati dal Ministero dell’Ambiente, possono provvedere anche all’organizzazione di prove d’esame o delegarle ad organismi terzi

REGISTRO TELEMATICO

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra e abroga il Regolamento (UE) 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012

Il D.P.R. 146 del 2018 si pone l’obiettivo di:

  • disciplinare il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità, notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime;
  • disciplinare la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature

L’articolo 15 del D.P.R 146 del 2018 conferma l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.

Il Registro è gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione e di provincia autonoma ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:

  1. Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione;
  2. Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all’obbligo di certificazione;
  3. Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate;
  4. Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l’attestato;
  5. Sezione delle persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all’obbligo di certificazione;
  6. Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.

Rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 43/2012 vengono introdotte alcune sostanziali novità tra le quali:

  1. Ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l’iscrizione, a seguito dell’attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione 2015/2067/CE e 2015/2066/CE relativi rispettivamente alla refrigerazione e ai commutatori.
  2. Ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento ai soggetti tenuti all’iscrizione e alla certificazione (artt. 7,8 e 9) nonché a quelli tenuti solo all’iscrizione (art. 10).

I certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi nel rispetto dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali sono stati originariamente rilasciati.

Tutte le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati entro il termine di 8 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto; analoga scadenza vale per i nuovi iscritti.
Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell’iscrizione della persona fisica e dell’impresa dal Registro telematico nazionale, previa notifica.

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CERTIFICAZIONE F-GAS

Regolamento Europeo 2015/2067

 

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Certificazione F Gas Impresa e Patentino F Gas Persona

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