Certificazione F-Gas Persone

PATENTINO F-GAS

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento UE 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra e abroga il Regolamento UE 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012.

Il DPR 146/2018, chiamato anche Decreto F-GAS, regolamenta l’utilizzo dei gas fluorurati a effetto serra venduti e utilizzati sul territorio italiano.

L’articolo 15 del decreto impone l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale, gestito dalle Camere di Commercio, per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.

Tutte le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano iscritte e non al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati entro 8 mesi dall’entrata in vigore del D.P.R.

AKA Srl, in qualità di Organismo di Valutazione, eroga esami al fine del conseguimento del patentino F Gas.

DESTINATARI

La normativa impone l’obbligo di attestazione e certificazione F-GAS a:

  • persone che svolgono attività di controllo delle perdite su applicazioni contenenti gas fluorurati ad effetto serra, recupero di gas fluorurati ad effetto serra, installazione e manutenzione su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra;
  • persone che svolgono attività di controllo delle perdite su applicazioni contenenti gas fluorurati ad effetto serra, recupero di gas fluorurati ad effetto serra anche da estintori, installazione e manutenzione su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto;
  • persone che svolgono attività di recupero dei gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione e dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, specificatamente ai veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente ed ai veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima non superiore a 3,5 t., celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;

La certificazione F Gas deve essere ottenuta sia da persone fisiche che da imprese che svolgono le attività sopra elencate. La certificazione delle competenze del personale viene riconosciuta con il “Patentino del Frigorista” e quella per le imprese con la “certificazione degli strumenti e delle procedure”.

DURATA DELLA CERTIFICAZIONE

La certificazione F-Gas ha una durata di 10 anni, trascorso tale periodo, l’organismo che ha rilasciato il certificato F-Gas lo rinnova su richiesta del diretto interessato.

Durante questo periodo l’operatore deve segnalare, annualmente, tramite autocertificazione di avere svolto almeno un intervento, di non aver subito reclami, di non aver subito provvedimenti disciplinari dal datore di lavoro, e di aver provveduto al pagamento delle quote annuali di certificazione.

Il rinnovo avviene secondo le stesse modalità previste per la prima certificazione F-Gas

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