A partire dal 31 dicembre 2019 per svolgere l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER), è obbligatorio frequentare un corso di aggiornamento di 16 o 24 ore.
Chi deve seguire il corso di aggiornamento FER obbligatorio?
Soggetti qualificati: corso di aggiornamento FER obbligatorio
Ai sensi dell’art.15, comma 1 del D.Lgs 28/2011, la qualifica professionale per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui, alternativamente alle lettere a), b), c) o d) dell’art.4, comma 1 del DM 37/2008 (ovvero i soggetti in possesso di diploma di laurea triennale, diploma o qualifica di scuola secondaria, titolo o attestato, esperienza lavorativa come operaio specializzato).
I soggetti qualificati devono seguire un corso di aggiornamento FER obbligatorio di 16 o 24 ore di validità triennale specifico per il settore di appartenenza:
- Macrotipologie Impiantistiche Elettriche (Sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici) – (16 ore);
- Macrotipologie Impiantistiche Termoidrauiliche – (16 ore);
- Macrotipologie Impiantistiche Elettriche e Termoidrauliche – (24 ore).
Soggetti non qualificati: corso FER di 80 ore
Diversamente, i soggetti non qualificati sono coloro che, dal 1 agosto 2013, abbiano inteso o intendano conseguire la qualifica ai sensi dell’art.4, comma 1, lettera c) del DM 37/2008, ovvero tramite titolo di formazione professionale abbinato a un periodo lavorativo di quattro anni presso imprese del settore. Semplificando, tutti coloro che dopo il 2013 hanno ottenuto il Titolo di Responsabile Tecnico con il possesso di requisiti corrispondenti alla lettera c), devono seguire un corso FER obbligatorio di 80 ore specifico per il settore di appartenenza:
- Sistemi Fotovoltaici e Fototermoelettrici;
- Biomasse per usi energetici;
- Sistemi Solari Termici;
- Pompe di Calore per Riscaldamento, Refrigerazione e Produzione di ACS.
Il corso obbligatorio FER di 80 ore è suddiviso in due moduli: teoria e pratica, di cui 20 ore corrispondente ad un modulo comune e 60 ore di moduli specifici per il settore di appartenenza che comprende 20 ore di pratica. Una volta ottenuta la qualifica, i soggetti sono obbligati a seguire un corso di aggiornamento FER di 16 o 24 ore per lo svolgimento della propria attività.
Cosa succede in caso di mancato aggiornamento obbligatorio del corso FER?
In caso di mancato aggiornamento obbligatorio del FER, la legge prevede la sospensione dell’abilitazione all’installazione e alla manutenzione straordinaria degli impianti FER. Si ricorda che l’aggiornamento è obbligatorio: la qualifica va rinnovata ogni tre anni. In questo caso la sospensione è temporanea e risolvibile: basta seguire il corso di aggiornamento FER obbligatorio!
Se l’installatore procede con le proprie attività senza il possesso dell’attestato di aggiornamento, sono previste dalla legge delle sanzioni o la sospensione dell’autorizzazione in via definitiva.
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