Corso FER: quali obblighi?
Dal 2011, anno di pubblicazione del Decreto Rinnovabili, è in vigore l’obbligo di qualificazione ed aggiornamento dei responsabili tecnici delle imprese che operano nel settore dell’installazione e manutenzione degli impianti alimentati da fonti da energia rinnovabile (“FER”).
In pratica, dal 2011 è obbligatorio seguire un corso FER per operare sugli impianti FER.
Il mercato degli impianti FER è in forte crescita perché le leggi regionali prevedono quote obbligatorie di utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni rilevanti.
Per impianti FER si indicano sia gli impianti elettrici che gli impianti termoidrauilici.
In particolare, fanno parte della categoria degli impianti elettrici FER i sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici.
Diversamente, appartengono alla categoria degli impianti termoidraulici FER: biomasse per usi energetici, pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione ACS, sistemi solari termini.
Tutte le attività di installazione e manutenzione straordinaria degli impianti FER possono essere svolte soltanto da tecnici qualificati: parliamo della qualifica FER, un argomento che sta suscitando non poche perplessità.
Proviamo a chiarire quali sono i soggetti qualificati per poter svolgere queste attività e quali sono i nuovi obblighi normativi di qualificazione e aggiornamento.
Chi sono i soggetti qualificati?
La qualifica professionale per le attività in oggetto è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui alle lettere a) , b), c) o d) dell’articolo 4, comma 1, del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Nello specifico:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall’allegato A, area 1 – efficienza energetica, al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca 7 settembre 2011;
(lettera introdotta dall’art.1, comma 50, legge n. 107 del 2015)
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.
Quale Corso FER frequentare?
Dal 1 agosto 2013 i tecnici che rientrano nella categoria di cui all’art. 4, comma 1, lettera c) del DM n.37/2008, per ottenere la qualifica per operare sugli impianti FER, devono frequentare un corso di formazione regionale di 80 ore. Sono, invece, già in possesso di idonea abilitazione professionale coloro che richiedono o hanno conseguito tale abilitazione ai sensi dell’art.4, comma 1, lettere a), b) e d) del DM n.37/2008.
Per tutti coloro che operano nell’ambito degli impianti FER viene introdotto l’obbligo, entro il 31/12/2019, di frequentare un apposito corso di aggiornamento regionale di 16 ore da ripetere ogni 3 anni.
Al termine di ogni corso verrà rilasciato un attestato di competenza e ne verrà fatta comunicazione alla Camera di Commercio la quale aggiorna le relative visure camerali.
Le imprese che non rispetteranno tale obbligo non potranno continuare a svolgere l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti FER.
Per essere validi i corsi FER devono essere svolti solo da Enti accreditati dalle Regioni.
Aka Formazione è Ente Accreditato presso la Regione Campania.
Se hai bisogno della qualifica FER consulta la nostra sezione Corsi FER.